Statuto

TITOLO I
DENOMINAZIONE E SEDE

Articolo 1

1.1. È costituita un’Associazione non riconosciuta denominata “Associazione Giancarlo Iliprandi” (di seguito indicata come “l’Associazione”), regolata dalle norme del Codice civile in tema di associazioni ove non diversamente disposto dal presente
1.2. L’Associazione ha sede in Milano, Via Vallazze 63.


TITOLO II
CARATTERISTICHE E SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 2
CARATTERISTICHE

2.1.L’Associazione è apolitica, aconfessionale, non ha fine di lucro e opera per l’esclusivo perseguimento delle sue finalità istituzionali.
2.2. Gli eventuali utili sono destinati interamente alla realizzazione degli scopi istituzionali, con divieto di distribuire utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
2.3. L’Associazione è regolata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del Codice civile e delle leggi, internazionali e nazionali, nonché nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento.

Articolo 3
SCOPI

3.1 L’Associazione, attraverso i metodi del libero associazionismo e nel rispetto dei principi dell’ordinamento, persegue i seguenti scopi:
– ordinare, archiviare, catalogare e divulgare i progetti, i disegni, le fotografie, gli scritti, la biblioteca e le collezioni del fu Giancarlo Iliprandi di Milano;
– promuovere la conoscenza e lo studio del lascito intellettuale, culturale e spirituale dell’autore nei campi della pittura, grafica, design, fotografia, disegno, ma anche nell’ambito didattico e della scrittura diaristica e teorica, anche alla luce della sua personale
3.2. L’Associazione si fa garante dell’autenticità delle opere note di Giancarlo Iliprandi e della loro verifica in tal senso, compreso il materiale del suo archivio professionale che è confluito presso istituzioni pubbliche: il Centro Studi Archivi della Comunicazione (CSAC) dell’Università di Parma, Civica raccolta delle stampe Achille Bertarelli e l’Archivio del Moderno di Mendrisio, quest’ultimo dichiarato d’interesse storico dalla Soprintendenza archivistica per la Lombardia.
3.3. Per raggiungere i suddetti scopi, l’Associazione potrà partecipare a manifestazioni artistiche e culturali; proporre od organizzare essa stessa iniziative in tali campi, ivi compresi conferenze, seminari e mostre, segnatamente nell’ambito del design, della grafica e dell’arte; promuovere, sollecitare ed agevolare attività di approfondimento, anche attraverso l’istituzione di premi, borse di studio e corsi.


TITOLO III
ASSOCIATI

Articolo 4
CATEGORIE

4.1. Possono essere associati dell’Associazione tutte le persone fisiche capaci di agire e tutti gli altri soggetti dotati o no di personalità giuridica che ne condividano e ne accettino gli scopi, siano interessati a contribuire alla realizzazione degli scopi istituzionali e si impegnino ad osservare il presente
4.2. L’Associazione è composta da associati ordinari, nel cui ambito rientrano i fondatori, e da associati aderenti. È fatto salvo il diritto del Presidente di nominare associati onorari, che acquisiscono gli stessi poteri degli associati ordinari all’atto della loro accettazione, e di istituire ulteriori categorie di associati senza diritto di voto in
4.3. La qualifica di associato fondatore compete di diritto ai soggetti firmatari dell’atto costitutivo dell’Associazione.
4.4. La qualifica di associato ordinario compete ai soggetti che siano stati ammessi e che abbiano versato la quota associativa prevista sub Articolo 2.
4.5. La qualifica di associato aderente compete a tutti gli altri associati che abbiano versato la quota associativa prevista sub Articolo 3.
4.6. Il numero degli associati è illimitato.

Articolo 5
AMMISSIONE ED ESCLUSIONE

5.1 Il soggetto che intenda associarsi dovrà presentare domanda al Presidente, anche via e-mail o mediante apposito formulario compilato e sottoscritto nell’ambito degli eventi organizzati dall’Associazione.
5.2. L’ammissione degli associati ordinari è soggetta all’accettazione della relativa domanda da parte del Presidente e si perfezionerà con il versamento della quota associativa d’ingresso prevista sub Articolo 2.
5.3. L’ammissione degli associati aderenti si perfeziona con la ricezione della relativa domanda e con il versamento della quota associativa prevista sub Articolo 3.
5.4. Gli associati cessano di appartenere all’associazione, oltre che per morte, per recesso o
5.5. Il recesso dell’associato può avvenire in ogni momento; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Comitato ed ha effetto
5.6. L’esclusione può essere deliberata dal Comitato nei confronti degli associati:
a) che non partecipano attivamente alla vita dell’associazione ovvero che tengano comportamenti contrari agli scopi dell’Associazione o al presente Statuto;
b) che non adempiono in tutto o in parte ai versamento degli eventuali contributi integrativi deliberati dal Comitato e/o Assemblea all’uopo necessari per il conseguimento dello scopo.

Articolo 6
DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

6.1. Tutti gli associati hanno il diritto di essere informati delle iniziative promosse ed organizzate dall’Associazione, di assistere alle assemblee e di intervenire alle
6.2. Agli associati ordinari è riconosciuto inoltre il diritto di proporre deliberazioni all’assemblea, ivi compreso per quanto attiene all’approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi, e di votare sulle
6.3. Tutti gli associati hanno l’obbligo di:
a) rispettare il presente Statuto e condividere gli scopi dell’associazione ivi previsti;
b) pagare le quote associativi nell’ammontare fissato dal Comitato e gli eventuali contributi integrativi che venissero deliberati;
c) osservare le deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione.
6.4. Gli associati ordinari sono tenuti a fornire il proprio contributo di natura intellettuale in relazione alle iniziative, agli eventi nonché alle manifestazioni che saranno promosse ed organizzate dall’Associazione in modo compatibile con le proprie specifiche competenze, disponibilità e capacità; gli associati ordinari sono altresì tenuti a collaborare attivamente alla vita dell’Associazione, esprimendo pareri e consigli in merito alle predette iniziative.
6.5. Tutti gli associati sono invitati a promuovere, in relazione alle proprie capacità, lo sviluppo dell’Associazione e a partecipare attivamente alle iniziative da essa proposte.

Articolo 7
QUOTE ASSOCIATIVE

7.1. Per gli associati ordinari che entrassero a far parte dell’associazione successivamente alla sua costituzione, la quota associativa è stabilita dal Presidente d’accordo con il Tesoriere sino a nuova deliberazione in
7.2. Per gli associati aderenti, la quota associativa è stabilita annualmente dal Presidente d’accordo con il
7.3. È comunque facoltà degli associati all’Associazione effettuare versamenti ulteriori a titolo di liberalità, anche finalizzati al sostegno di progetti o attività specificamente individuati dagli associati all’atto del
7.4. I versamenti all’Associazione, siano essi effettuati a titolo di sottoscrizione della quota associativa, di donazione ovvero a qualsiasi altro titolo, si considerano fatti a fondo perduto. In nessun caso può farsi luogo alla restituzione di quanto
7.5. Tali versamenti non creano altri diritti di partecipazione e segnatamente non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione, né per cessione  a titolo gratuito ovvero a titolo oneroso; è inoltre vietata qualsivoglia rivalutazione di quanto versato.
7.6. All’associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente
7.7. L’appartenenza all’Associazione si rinnova automatiL’camente di anno in anno.


TITOLO IV
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 8
ORGANI ORDINARI DELL’ASSOCIAZIONE

8.1. Sono organi ordinari dell’Associazione:

  • il Presidente;
  • il Vice-Presidente;
  • il Segretario;
  • il Tesoriere;
  • l’Assemblea.

Articolo 9
IL PRESIDENTE E IL VICEPRESIDENTE

9.1. Il Presidente nominato dai soci fondatori all’atto resterà in carica sino alla sua morte, interdizione o dimissioni, e sarà successivamente eletto tra gli associati ordinari dall’Assemblea a tempo indeterminato, sino a revoca. Esso dirige l’Associazione e ne ha la rappresentanza legale, di fronte a terzi e in
9.2. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari
9.3. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione, sia nei confronti dei soci che dei terzi, salvo procure generali o speciali che fossero dallo stesso rilasciate.
9.4. Il Presidente convoca l’Assemblea, in via ordinaria e straordinaria, e sovrintende all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea.
9.5. In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le sue funzioni ed attribuzioni competono al Vice-Presidente.
9.6. Il Presidente nomina il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere e ogni altro membro del/dei Comitati
9.7. Al Presidente è riservato il diritto di costituire nuove categorie di
9.8. Il Presidente ha diritto di veto su ogni deliberazione dell’Assemblea, ad esclusione della delibera di revoca della sua nomina da parte dell’Assemblea per i presidenti successivi al primo.

Articolo 10 L’ASSEMBLEA

10.1. Tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di partecipare all’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria.

Articolo 11
MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA

11.1 L’Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente almeno una volta all’anno entro il 30 giugno per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio conclusosi al 31 dicembre dell’anno precedente e del bilancio preventivo relativo all’esercizio in corso e per ogni materia che lo stesso ritenga utile o necessario iscrivere all’ordine del
11.2. I ogni associato ordinario in regola con i versamenti ha diritto ad un voto e potrà farsi rappresentare in Assemblea da altro socio con delega scritta; nessun socio può rappresentare più di 3 (tre) soci, computandosi le deleghe ai fini del quorum
11.3. Il Presidente presiede lo svolgimento dell’assemblea, accerta la legittimazione dei partecipanti, dirige la discussione, mette in votazione le proposte di deliberazione su cui non scelga di esercitare il suo diritto di veto, dà atto del risultato delle relative votazioni, e sottoscrive con il Segretario il relativo verbale. Ove assente o su sua delega le stesse funzioni sono svolte dal Vice-Presidente, e in caso di impedimento di entrambi da parte del socio ordinario all’uopo designato dal Presidente o in mancanza dal Vice-Presidente.

Articolo 12
POTERI DELL’ASSEMBLEA

12.1 All’Assemblea spettano i seguenti compiti:
a) deliberare sul bilancio consuntivo e preventivo sottoposti alla sua approvazione;
d) discutere ed esprimere pareri sugli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione e su ogni altro argomento di carattere ordinario all’ordine del giorno, proporre iniziative rientranti nell’ambito dello scopo dell’Associazione;
e) in sede straordinaria, delibera sulla modifica del presente Statuto, ivi compreso per quanto attiene operazioni di fusione, scissione, scioglimento, mutamento dello scopo associativo, trasferimento della sede legale e revoca dei presidenti successivi al primo.
12.2. L’Assemblea vota per alzata di mano.

Articolo 13
IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

13.1. Il Segretario è nominato dal Presidente, resta in carica per 10 (dieci) anni ed ha il compito di:
a) redigere e sottoscrivere i verbali dell’Assemblea dei soci;
b) attendere alla formazione e conservazione della documentazione associativa;
c) svolgere tutte le altre mansioni di segreteria che gli saranno affidate dal
13.2. Il Tesoriere è nominato dal Presidente, resta in carica per 10 (dieci) anni ed ha il compito di:
a) predisporre i bilanci;
b) tenere la contabilità, i libri contabili e la cassa dell’Associazione;
c) curare pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni fornite dal Presidente.

Articolo 14
COMITATO SCIENTIFICO E CONSULENTI

14.1. Il Presidente ha la facoltà di chiamare persone di provata competenza a far parte del Comitato Scientifico dell’Associazione, o ad assumere altri incarichi professionali stabili per conto della
14.2. Per specifici progetti potranno essere istituiti uno o più comitati scientifici ad hoc che verranno automaticamente a sciogliersi alla fine del progetto.


TITOLO V
PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 15
PATRIMONIO

15.1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) dalle quote associative versate dagli associati;
b) dai versamenti degli associati;
c) da eventuali lasciti e donazioni;
d) da eventuali contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali ed altri enti in genere;
e) da eventuali proventi derivanti dallo svolgimento delle attività dell’Associazione;
f) da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od
15.2. In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio sarà devoluto secondo quanto deliberato dall’Assemblea in sede straordinaria.

Articolo 16
ESERCIZIO FINANZIARIO

16.1 L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.
16.2 Per ogni esercizio è predisposto un bilancio annuale. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Comitato, unitamente al Tesoriere dell’Associazione, redige il bilancio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli
16.3. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza.


TITOLO VI
REVISIONE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO

Articolo 17
REVISIONE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

17.1. La durata dell’Associazione è
17.2. Il potere di sciogliere l’Associazione è attribuito in via esclusiva all’Assemblea, che adottare i provvedimenti necessari perché il patrimonio sociale in essere venga devoluto al raggiungimento di finalità compatibili ed analoghe con lo scopo associativo.


TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18
NORME APPLICABILI

18.1. Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite nel Codice civile e la normativa vigente.

Articolo 19
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

19.1. Tutte le controversie inerenti e/o derivanti dal presente Statuto saranno risolte mediante arbitrato ad hoc, rituale e di diritto, e saranno devolute alla cognizione di un Arbitro unico.
19.2. L’Arbitro sarà nominato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione Arbitrando (www.arbitrando.eu) nel termine di dieci giorni dal ricevimento di una richiesta scritta, formulata in tal senso dalla parte interessata.
19.3. La sede dell’arbitrato è stabilita in Milano e il relativo procedimento si svolgerà secondo le disposizioni previste in materia di arbitrato rituale dagli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.